L’operazione di sostituzione del vecchio impianto di allarme con uno nuovo, può permettere al contribuente di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’attuale normativa.
Di fatti, la detrazione del 50 per cento prevista dall’articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015 prevede che le agevolazioni possano essere applicate anche in relazione alle opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali ad esempio proprio l’installazione di un impianto di allarme su edifico residenziale esistente, cioè già accatastato.
Ricordiamo che, come peraltro avviene per la generalità delle spese oggetto di detrazione, per poter fruire efficacemente della detrazione fiscale sarà sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale e indicare in dichiarazione dei redditi gli estremi catastali del fabbricato.
Si ricorda ancora che la detrazione opera anche se viene installato un nuovo impianto di allarme nel 2016, in sostituzione di quello preesistente malfunzionante e che era stato installato in anni precedenti fruendo sempre della detrazione del 50 per cento. In altri termini, la detrazione per il vecchio impianto di allarme installato potrà continuare ad operare fino ad esaurimento delle 10 rate, e potrà cumularsi con l’eventuale nuova detrazione per il nuovo impianto acquistato e installato in sostituzione del vecchio.
Rimane inteso che il nuovo intervento dovrà pur sempre essere in regola con le prescrizioni urbanistiche del Comune (Cila o Dia) e i pagamenti devono esser eseguiti con bonifico bancario o postale per garantirne la massima tracciabilità.