“La legge 162/2014 e gli stranieri” è il titolo della dispensa pubblicata dall’Avvocato Giovanni Pellacchia sul suo sito web. Giovanni Pellacchia scrive che, come previsto dalla legge, presso l’avvocato potrà essere perfezionata la negoziazione giuridica assistita anche in presenza di figli minori, figli portatori di handicap o figli maggiorenni non autosufficienti. La convenzione – continua Giovanni Pellacchia – trova il tempo per essere presentata presso l’ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario competente il luogo ove è stato celebrato il matrimonio o presso quella relativa al luogo di residenza anagrafica di uno dei coniugi.
La procura apporrà il nulla osta alla trascrizione della convenzione presso il comune ove è avvenuto il matrimonio ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera h bis del d.p.r.396/2000. Nel caso dovessero esserci figli minori, portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti la procura emetterà l’autorizzazione alla trascrizione del la convenzione presso il comune ove venne celebrato il matrimonio, ai sensi dell’articolo di legge sovra citato. Solo nei casi in cui il procuratore non ravvisasse la possibilità di procedere al rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione alla trascrizione della convenzione al comune allora entro 5 giorni la convenzione verrebbe trasferita al Tribunale competente che ( letterale) “decide senza indugio entro 30 giorni”.
Il compito dell’Ufficiale dello Stato Civile è di verificare il tempo – scrive Giovanni Pellacchia – entro il quale non siano decorsi più di giorni dieci (10) dalla trasmissione della convenzione, dovrà controllare che gli avvocati abbiano certificato l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico. Successivamente potrà procedere all’annotamento della nga nell’atto di matrimonio ex articolo 69 del d.P.R. 396/2000 comma 1 d bis) in caso di separazione, di cessazione o di scioglimento degli effetti civili e nell’atto di nascita, ma solo in caso di cessazione degli effetti civili o dello scioglimento, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 g bis).
Giovanni Pellacchia scrive inoltre che in caso di matrimonio contratto all’estero e trascritto in Italia, sarà possibile, ove ne ricorrano i requisiti sovra citati, basati sull’accordo delle parti, perfezionare la nga davanti ad uno o più avvocati. per quanto riguarda gli atti di matrimonio perfezionati ex articolo 19 del d.P.R. 396 / 2000, questi potranno essere oggetto di nga ma non potranno , pur essendo questa ultima trascritta dall’ufficiale dello stato civile, essere oggetto di annotamento, stante il loro carattere di natura meramente dichiarativa, essendo atti di fatto perfezionati da Autorità straniere e quindi teoricamente non oggetto di atti accessori di altre autorità statali. Il tempo di leggere queste informazioni e Giovanni Pellacchia scrive circa i requisiti per gli accordi tra le parti.